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Guida Detrazioni

Ecobonus 2020

La legge di Bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus). La recente introduzione del Superbonus 110%, avvenuta con il Decreto Legge 34/2020, integra questo tipo di incentivo fiscale.

Superbonus 110%: come ottenerlo

Il Superbonus al 110% è applicabile agli interventi già incentivati con l’Ecobonus ‘classico’ a condizione che i lavori di miglioria energetica siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, garantendo, oltre al rispetto dei requisiti tecnici stabiliti per legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Gli interventi trainanti del Superbonus sono due: efficientamento energetico dell’involucro dell’edificio (come la realizzazione del cappotto termico) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio oppure la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con soluzioni ad alto rendimento sia per parti comuni dei condomini, sia per edifici monofamiliari.

ENEA, i documenti per ecobonus e superbonus 2020

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario trasmettere all’ENEA, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, la documentazione che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.

Bisogna richiedere quindi un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Ad esempio, l’attestato di prestazione energetica (APE) che certifica l’efficienza energetica dell’edificio. Deve essere redatto prima e dopo l’intervento, da un tecnico non coinvolto nei lavori. La documentazione deve essere conservata dal contribuente e inviata per via telematica su questo sito.

Chi può accedere all’Ecobonus

Tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, possessori di un immobile sottoposto a lavori finalizzati al risparmio energetico. I contribuenti, in alternativa all’utilizzo della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito. Al momento questa procedura è in via di formulazione definitiva.

Ecobonus e bonifico parlante

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione tramite bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, gli estremi fiscali del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento.

Ecobonus infissi, caldaie e altre migliorie energetiche

Molti lavori di efficientamento erano detraibili grazie agli Ecobonus già in vigore e stabiliti dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica). Ora se abbinati agli interventi trainanti, possono accedere alla detrazione del 110%.

Ecco un elenco sintetico con la percentuale di agevolazione prevista dal solo Ecobonus, qualora non fosse previsto uno degli interventi trainanti. L’elenco dettagliato si trova a sul sito dell’ENEA.

  • Agevolazione al 50% per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di serramenti e infissi (quelli che rispettano i valori di trasmittanza termica U (W/m2K), riportati nel D.M. 26 gennaio 2010), schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione di classe A.
  • Agevolazione al 65% per gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, e che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [W/(m2K)] riportati dal D.M. 26 gennaio 2010.
  • Agevolazione al 65% per le tipologie sopra descritte ma riferite alle parti comuni condominiali o a tutte le unità del condominio. Riqualificazione globale dell’edificio, caldaie a condensazione classe A+ e sistema di termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, scaldacqua a Pdf, coibentazione involucro, collettori solari , generatori ibridi, microgeneratori, sistemi di building automation.
  • Agevolazione variabile dal 70 al 90% per interventi di varia natura relativi al risparmio energetico su parti comuni dei condomini.
  • Agevolazione al 90% per interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio (Bonus Facciate).

Agevolazioni Risparmio energetico (NON PIU' ATTIVA)

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso l’agevolazione:

  • all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative
  • agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Un’altra novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.
Tra le più importanti disposizioni intervenute negli ultimi anni si segnalano, infine:

  • l’eliminazione dell’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta
  • l’estensione dell’agevolazione, dal 1° gennaio 2015, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo)
  • l’aumento dal 4 all’8% della percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori
  • l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per  l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Agevolazioni Fiscali per Ristrutturazioni edilizie (NON PIU' ATTIVA)

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità  immobiliare.
Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.

Dal 2017, tuttavia, la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.
Infine, riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle  detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio.
A differenza della precedente normativa, per esempio, dal 2017 l’agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).

Inoltre, la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive. Detrazioni più elevate, infine, sono state introdotte qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore o quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.
La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.

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